Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

Premessa

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psico-fisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per prevenire, arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti, con particolare riferimento alle dinamiche di bullismo e cyberbullismo.  Obiettivo principale: il training all’empatia, ovvero la sensibilizzazione dei ragazzi a mettersi nei panni dell’altro, a riconoscere l’altro come persona da rispettare, evitando anche comportamenti omertosi e/o passivi, consapevoli che ogni studente ha diritto ad essere protetto, ad andare serenamente a scuola, a ricevere un’istruzione di qualità e un’educazione che valorizzi la sua identità e i suoi talenti.

La scuola si pone inoltre, tra gli obiettivi formativi , lo sviluppo delle “competenze digitali” degli studenti finalizzate ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, in linea con quanto previsto dalla legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica”, in particolare all’art. 5 “Educazione alla cittadinanza digitale”, in cui vengono esplicitate le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto di Educazione civica( per i contenuti, abilità e traguardi di competenza di cittadinanza digitale si rinvia al Curricolo di Educazione civica dell’Istituto).

Nell’ottica di un approccio sistemico, sviluppato dal Ministero dell’Istruzione in coerenza con le “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” (aggiornamento 2021) e in continuità con le precedenti “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” (2017), nel richiamo della Legge n.71 del 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, è invitato a nominare (o riconfermare) fino a due docenti referenti, per sostenere le strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

La Referente d’Istituto per il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo per l’a.s.2022/2023 è la Prof.ssa Monica Staglianò (contatto: staglianom@isgalilei.edu.it)

Cos’è il Bullismo

Per bullismo si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole che non riesce a difendersi (la vittima).

Caratteristiche del bullismo:

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

  • prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
  • azioni continuative e persistenti;
  • azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
  • disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Alcune manifestazioni di bullismo

Fisico: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
Verbale: insultare, deridere, offendere;
Indiretto: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.

Il bullismo è anche discriminatorio:

  • omofobico
  • razzista
  • contro i disabili

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo/i , vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.

Che cos’è il cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l’uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.Il cyberbullismo comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso la messaggistica, social network, immagini o video diffusi sulla rete finalizzati a insultare o minacciare qualcuno.

Caratteristiche del cyberbullismo

Persistenza del fenomeno. Il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile online anche per molto tempo.

La ripetizione non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

Spettatori potenzialmente infiniti. Il numero di persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo è potenzialmente illimitato. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Moltiplicazione di cyberbulli. La rete permette che altri possano diventare cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’episodio di cyberbullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili sui social network) in modo indefinito.

Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall’altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Una definizione di cyberbullismo viene data dall’art. 1 della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

Con l’espressione cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.

Le principali novità introdotte dalla legge 71/2017 sono le seguenti:
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore (modulo per la segnalazione scaricabile sul sito https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online)

Differenze tra Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo tradizionale Cyberbullismo
I bulli di solito sono: studenti o compagni di classe (persone conosciute dalla vittima). I cyberbulli possono essere: persone conosciute dalla vittima o sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono solamente i membri di un determinato ambiente (scuola, luoghi di ritrovo). Il “materiale” utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono solitamente durante l’orario scolastico o nel tragitto scuola-casa, casa-scuola Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe possono limitare le azioni aggressive o rinforzare il comportamento del bullo,sostenendo o legittimando il suo operato I cyberbulli hanno ampia libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima ( ricerca di visibilità) Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia. Il cyberbullo si approfitta della presunta invisibilità per potenziare le modalità aggressive di comunicazione (in realtà ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale)
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell’atto dell’azione del bullismo Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni. Ciò lo rende più disinibito, abbassa i livelli di autocontrollo ed aumenta il distacco tra gesto e significato.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza. Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato. La Rete può essere per i minori il luogo virtuale per eccellenza in cui mettersi in gioco “fingendo di essere ciò che non si è” per il semplice gusto di sperimentare nuove forme di identità e comportamento. Spesso vige la falsa convinzione secondo cui la Rete sia uno spazio virtuale lontano dalla realtà, in cui vige libertà assoluta e in cui regole e norme sociali della vita quotidiana non valgono per cui tutto viene percepito come “uno scherzo”
divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti.

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo convertibili in attività a favore della comunità scolastica, se i genitori si rendono disponibili a seguire i propri figli. Per l’applicazione del protocollo di segnalazione, valutazione, intervento e monitoraggio dei casi l’Istituto fa riferimento al Vademecum Bullismo e Cyberbullismo redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in ottemperanza alla L. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”.

Modulo di prima segnalazione di presunti episodi di bullismo e cyberbullismo

Di seguito vengono riportate, in ordine cronologico, le coordinate di riferimento per il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo:

Riferimenti normativi

Link utili e risorse per l’approfondimento

Iniziative attivate dall’Istituto

Partecipazione alla “Giornata mondiale per la sicurezza in rete” promossa dalla Commissione Europea e celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni. L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 è condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti insieme a stakeholder pubblici e privati.

Monitoraggio on line sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo promosso dal MIM in collaborazione con l’Università di Firenze attraverso la Piattaforma ELISA ( Nota ministeriale 1626 del 13 aprile 2023)

https://www.piattaformaelisa.it/monitoraggio/monitoraggio2022-2023/